Condizioni generali del parcheggio
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTOEX ART. 1341 COD.CIV. PER OFFERTA AL PUBBLICO
EX ART. 1336 COD.CIV. DI SERVIZIO DI PARCHEGGIO
Con la firma del presente accordo, il cliente stipula un contratto disciplinato dalle seguenti condizioni:
Art. 1 Oggetto del presente contratto è il servizio di parcheggio all’interno della struttura GOLD PARING S.R.L.S sita in Bari alla via Peucetia n.87, con
locazione dell’area di sosta per un solo autoveicolo o motoveicolo, deposito e custodia del veicolo e degli oggetti in esso contenuti non sono oggetto di questo contratto. Gli avvisi esposti al pubblico costituiscono parte integrante del presente accordo.
Art. 2 Il contraente è tenuto a parcheggiare il proprio veicolo all’interno degli appositi stalli di sosta conformemente alla numerazione ed alla segnaletica orizzontale e/o verticale del parcheggio o comunque secondo le indicazioni del personale.
Art. 3 I clienti che avranno parcheggiato in modo irregolare, in posizione tale da ostacolare la circolazione interna del parcheggio, o semplicemente al di fuori degli appositi stalli di sosta, potranno essere rimossi con un carro attrezzi il cui costo sarà a loro carico.
Art. 4 Non è consentito l’utilizzo degli stalli riservati da parte dei non aventi diritto. In caso di utilizzo non autorizzato, sarà applicata una penale pari al
doppio dell’importo di sosta dovuto con un minimo di € 50,00 al giorno.
Art. 5 Ogni posto auto deve essere utilizzato esclusivamente per il parcheggio di un solo veicolo a oggetto del contratto. Nel caso di occupazione per
invasione di due posti auto, il cliente sarà tenuto a pagare il doppio della tariffa giornaliera.
Art. 6 L’utente interessato alle sosta agevolata ex art. 11 D.P.R. 24.07.1996 n. 503 (sosta riservata ai portatori di handicap) deve necessariamente
rappresentare tale esigenza prima di sottoscrivere il presente contratto e in ogni caso prima di effettuare il parcheggio del veicolo, al fine di verificare la disponibilità di posti riservati.
Art. 7 Nel caso di mancato ingresso in Autorimessa, il corrispettivo è ugualmente dovuto e non potrà essere richiesto il rimborso.
Art. 8 Nel caso di più ingressi nel corso della stessa giornata, al quarto ingresso è prevista una tariffa supplementare, oltre alla quella della sosta effettuata, pari ad €1,00 ad ingresso supplementare.
Art. 9 Nel parcheggio vanno osservate le norme che regolano la circolazione dei veicoli. Il cliente è tenuto ad osservare scrupolosamente la segnaletica e tutte le disposizioni di legge, all’interno del parcheggio la circolazione va effettuata tassativamente a “passo d’uomo”. In particolare è fatto divieto assoluto:
1) di fumare e di utilizzare fuoco o luci aperte; 2) di effettuare lo scarico e il deposito di oggetti di qualsiasi specie e soprattutto se infiammabili; 3) di
effettuare rifornimento di carburante, eseguire riparazioni, cambio olio, lavaggio del veicolo, ricarica di batterie, accumulatori etc. ed in generale di effettuare qualsiasi operazione di manutenzione del veicolo; 4) sostare a lungo con il motore acceso e di suonare il clacson; 5) di parcheggiare veicoli con perdite dal serbatoio o affetti da altri difetti suscettibili di recare danno al parcheggio; 6) di parcheggiare senza autorizzazione veicoli sprovvisti di targa/targa sostitutiva autorizzata e assicurazione; 7) di parcheggiare il veicolo nelle aree di transito e davanti alle uscite di sicurezza; 8) di entrare/uscire dal parcheggio con veicoli che superano l’altezza massima segnalata presso gli accessi.
Art. 10 Le tariffe esposte al pubblico alle entrate e presso il Box / Cassa verranno sempre aggiornate e adeguate al contratto in essere.
Art. 11 Il pagamento della tariffa va effettuato alla cassa presidiata prima di ritirare il veicolo; Le penali previste dagli artt. 3 e 4 potranno essere defalcate dalla cauzione versata dal cliente alla sottoscrizione.
Art. 12 L’area di parcheggio e le relative attrezzature debbono essere utilizzate con attenzione; eventuali danni cagionati da parte del cliente per uso
improprio del mezzo in uso, comporteranno l’addebito dei costi.
Art. 13 Il cliente si dovrà attenere alle istruzioni e alle richieste del personale GOLD PARING S.R.L.S, o da essa incaricato, in modo da consentire un
sollecito disbrigo di qualsiasi operazione di parcheggio.
Art. 14 La GOLD PARKING S.R.L.S., non risponde dei danni riscontrati sull’autovettura, se al momento del suo parcheggio non è stata richiesta o verificata
l’integrità del mezzo al personale dipendente. Eventuali contestazioni in merito dovranno essere tassativamente sollevate al momento del ritiro del mezzo.
Nel caso di eventuali danni imputabili a fatti o colpa del personale dipendente, l’Autorimessa è obbligata a provvedere alle riparazioni del caso, a propria cura e spese presso centri di riparazione che quest’ultima individuerà/sceglierà direttamente. Il cliente rinuncia infatti sia alla scelta di eventuali centri di riparazioni che a provvedere direttamente alla riparazione del veicolo, nonché alla richiesta di indennizzo per fermo tecnico, anche in caso di furto. devono essere provate e, salvo impossibilità, esposte al personale GOLD PARING S.R.L.S prima di uscire dal parcheggio con il veicolo.
Art. 15 L’oggetto del presente contratto consiste esclusivamente nella offerta del servizio di parcheggio attraverso la locazione di area, e non anche nel
deposito e custodia del veicolo; cosicché GOLD PARING S.R.L.S non esercita alcuna sorveglianza e/o custodia del veicolo. Il cliente garantisce la piena
operatività della propria compagnia assicuratrice in caso di furto/incendio e/o rapina del mezzo manlevando la GOLD PARKING SRLS da qualsiasi
addebito relativo a tale tipo di eventi.
Art. 16 Per quanto non previsto dal presente contratto i contraenti fanno espresso rinvio alle norme del Codice civile che regolano la materia.
Art. 17 Con la sottoscrizione del presente contratto, il depositante da atto di aver preso attentamente visione delle comunicazioni esposte all’interno
dell’Autorimessa.
Art. 18 Per qualsiasi controversia relativa alla validità, all’interpretazione e all’esecuzione della presente scrittura privata è competente il Foro di Bari.
Art. 19 Le parti hanno l’obbligo di riservatezza relativamente ad ogni informazione e/o dato ottenuto in esecuzione del presente contratto. Ai sensi del D.lgs. 196/2003 s.m.i. nonché del Reg. Ue n. 2016/679 (GDPR), entrambe si impegnano a rispettare la vigente normativa Privacy in materia di trattamento dei dati personali. In particolare il cliente consente al trattamento, alla comunicazione ed alla diffusione dei dati personali che lo riguardano o che riguardano la società contraente che egli rappresenta, nei limiti indicati nell’informativa ricevuta, dichiarando di essere a conoscenza dei diritti riconosciutigli in materia Privacy.
Art. 20 All’interno del parcheggio è attivo un sistema di videosorveglianza utilizzato esclusivamente per perseguire finalità di sicurezza e tutela delle
persone e dei beni del sistema gestionale nonché per verificare il puntuale rispetto di quanto disciplinato dal presente regolamento. Qualora risulti una violazione delle presenti condizioni generali di contratto, tali informazioni potranno essere utilizzate per applicare al trasgressore le penali contrattuali previste dal Regolamento. Il personale della GOLD PARING S.R.L.S è disponibile per maggiori informazioni, ivi compresi i riferimenti dei Responsabili (interni ed esterni) dei trattamenti dati finalizzati alla sicurezza e tutela delle persone nonché all’applicazione delle penali contrattuali previste dal regolamento di parcheggio.